Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.

    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Misure  dirette  a  fronteggiare le conseguenze della crisi derivante
               dalla encefalopatia spongiforme bovina

  1.  Al  fine  di  assicurare,  sotto  il  controllo  dell'Autorita'
sanitaria  pubblica  competente  per  territorio,  l'eliminazione dei
materiali  che,  classificati  a rischio dalla normativa comunitaria,
non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione
della  decisione  n.  2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
nonche'  i processi di tracciabilita' di tutte le parti degli animali
allevati  e  macellati sul territorio nazionale, e' riconosciuto, per
il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:
    a) euro  146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul
materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo
di  raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in
regime  di  vincolo  sanitario,  dei  materiali  definiti  a  rischio
specifico e di quelli ad alto rischio;
    b) euro  55  a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul
materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo
di  raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in
regime  di  controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a
basso rischio.
  2.   Le   attivita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere  svolte
dall'organizzazione    interprofessionale    di   settore,   di   cui
all'articolo  12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come
modificato  dall'articolo  25 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n.  228, o da consorzi con personalita' giuridica di diritto privato,
aventi  lo  scopo  anche  di  valorizzazione  energetica. Un apposito
statuto   -  approvato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,  di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, ovvero dalla regione
competente  per  territorio  in  caso di consorzio regionale - regola
l'attivita' di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonche' gli
obblighi dei consorziati e dei detentori.
  3. Il pagamento delle indennita' e dei contributi e le modalita' di
attuazione  di  cui  ai  commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, ((
sono  assicurati )) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di
seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e b)
del  comma  1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti.
((  Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo  14 dicembre  1992, n. 508, per il materiale a basso e ad
alto  rischio,  lavorato  in  impianti  ad  alto rischio collegati in
continuo  agli  impianti  di  macellazione  avicoli. In tali casi sul
materiale  trasformato  in  farine  ottenuto  in  detti  impianti  e'
riconosciuto   un  contributo  fino  a  euro  165  a  tonnellata.  La
determinazione   dell'indennizzo   e'   stabilita   dal   commissario
straordinario   del   Governo  per  il  coordinamento  dell'emergenza
conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con
il  Ministro  della  salute  e il Ministro delle politiche agricole e
forestali )).
  4.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  a  fini  energetici  dei
materiali  di  cui  agli  articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio
2001,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n.  49, nonche' di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere
a)  e  b),  del  presente  articolo, si applica il regime di aiuto n.
307/B/98,   approvato   con   decisione   della  Commissione  europea
SG(99)D/8911,  del  9 novembre  1999,  in attuazione dell'articolo 1,
commi  3  e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale
scopo  e' assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e
di  Bolzano  la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano. Le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le
risorse  finanziarie  loro  assegnate  in attuazione dell'articolo 25
della  legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente
comma.
  5.  I  materiali  di cui al comma 4, impiegati per la produzione di
energia   elettrica,   sono   considerati   fonti   rinnovabili   con
applicazione  degli  incentivi  previsti  dall'articolo  8, comma 10,
lettera  f),  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e successive
modificazioni.   Per  l'utilizzazione  a  fini  energetici  di  detti
materiali  si  applica la normativa vigente in materia di certificati
verdi  la cui tariffa sara' riconosciuta in quota parte all'effettivo
utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.
  6.  A  partire dal 1 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda
siano   state  effettuate  le  procedure  di  abbattimento  totale  o
selettivo  di  capi  bovini in conseguenza di positivita' ai test per
l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda,
e'  riconosciuta  una indennita' nella misura massima di 413 euro per
capo,  che  non  contribuisce alla formazione di reddito, destinata a
coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a
regime  dell'allevamento, in proporzione alle unita' di bovino adulto
(UBA)  abbattute  e  per  un  periodo  massimo  pari  a otto mesi; e'
altresi'  autorizzata  la  concessione  di  contributi,  nella misura
massima  di  310  euro  per capo, per il riacquisto dei capi da parte
degli  allevatori  cui  e'  stato  imposto  l'abbattimento  dei capi.
L'ammontare  e  le  modalita'  di  erogazione  delle  provvidenze del
presente  comma  sono  determinati  con  decreto  del  Ministro delle
politiche   agricole   e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  7.  Al  secondo  periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo
7-bis  del  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2001,  n.  49, dopo la parola:
"indennizzo"  sono  inserite  le  seguenti: "fino al 30 giugno 2001";
l'importo  per  ogni  bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno
2001  e'  corrisposto  nella  misura  del  50  per cento dell'importo
massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).
  8.  E' istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole
e  forestali,  ai  sensi dell'articolo 20, (( comma 2 )), del decreto
legislativo   18 maggio   2001,  n.  228,  il  tavolo  della  filiera
zootecnica,  coordinato  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  cui  partecipano, anche rappresentanti delle associazioni
nazionali  dei  consumatori,  al  fine di assicurare la copertura dei
costi  connessi  agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al
comma  1 ed alle attivita' previste dal medesimo comma 1, nonche' per
determinare   le   condizioni   finalizzate  a  ripristinare  normali
condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di
tutta  la filiera zootecnica stipulano, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
apposito  accordo  interprofessionale,  ai sensi della legge 16 marzo
1988,  n.  88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali.  Con  decreto  del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole
e forestali, (( previa intesa in sede di )) Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
determinati  - anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto
-  i  soggetti  obbligati  al  prelievo  e al versamento delle somme,
destinate alle finalita' di cui al presente comma, nonche' l'aliquota
e  le  modalita' di prelievo e di versamento delle somme stesse in un
apposito  Fondo  istituito  presso  l'Agenzia  per  il  coordinamento
dell'emergenza   conseguente  all'encefalopatia  spongiforme  bovina,
senza oneri a carico della finanza pubblica.
  9.  Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, il Ministro della
salute,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse
del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attivita' di cui al comma
1 in relazione alle necessita' derivanti dalle esigenze territoriali.
  10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione
dei   termini   di  cui  all'articolo  7-ter,  comma  2,  del  citato
decreto-legge  n.  1  del  2001,  e  successive  modificazioni,  sono
versate, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.
  11.  E'  autorizzata  la  concessione  di  un'indennita',  che  non
contribuisce  alla  formazione  di  reddito,  nella misura massima di
40.000  euro,  erogata  in favore dei soggetti colpiti dalla variante
della  malattia  di  Creutzfeldt-Jakob  a  parziale  copertura  delle
relative  spese  mediche.  Con  decreto del Ministro della salute, di
concerto  con  il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
determinate le modalita' di erogazione della suddetta indennita'.
  12.  Con  relazione  trimestrale,  il Commissario straordinario del
Governo  per  il  coordinamento  dell'emergenza  conseguente alla BSE
riferisce,   sulla   base   degli  elementi  forniti  dai  competenti
Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano sulle attivita' previste dal presente decreto.
  13.  Al  fine  di assicurare il finanziamento delle misure previste
dai   commi   6,   7,   11   e   dal   presente  comma,  nonche'  per
eventuali maggiori  esigenze  relative al comma 1, e, a partire dal 1
gennaio  2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio
delle   farine  di  carne  detenute  dall'Agenzia  in  attuazione  di
precedenti   disposizioni   legislative,  nonche'  per  il  pagamento
dell'IVA  per  le  misure  per  le  quali  e' dovuta, il Fondo di cui
all'articolo  7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001,
e' incrementato di 56,805 milioni di euro.
  14.  Il  riparto  dell'importo  di  cui  al comma 13 e' operato dal
Commissario   straordinario   del   Governo   per   il  coordinamento
dell'emergenza   conseguente   alla  BSE,  d'intesa  con  i  Ministri
dell'economia  e delle finanze, delle politiche agricole e forestali,
della  salute  e  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto-legge  25 gennaio  2002,  n.  4, recante
          "Disposizioni  urgenti  finalizzate  a superare lo stato di
          crisi  per  il  settore  zootecnico,  per  la  pesca  e per
          l'agricoltura",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          23 del 28 gennaio 2002.
              -   La  decisione  n.  2000/766/CE  del  Consiglio  del
          4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei
          confronti  delle  encefalopatie spongiformi trasmissibili e
          le  somministrazioni di proteine animali nell'alimentazione
          degli  animali,  e'  pubblicata  nella  GUCE  n.  L306  del
          7 dicembre 2000.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  12  del decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n 173, recante "Disposizioni in
          materia  di  contenimento  dei costi di produzione e per il
          rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma
          dell'art.  55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
          n   449",   come   modificato   dall'art.  25  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              "Art.  12  (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai
          fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
          "Organizzazione      interprofessionale     un'associazione
          costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
          civile  e  riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:
                a) raggruppi      organizzazioni     nazionali     di
          rappresentanza  delle  attivita' economiche connesse con la
          produzione,  il  commercio e la trasformazione dei prodotti
          agricoli;
                b) sia  costituito  per  iniziativa di tutte o di una
          parte   delle   organizzazioni   o   associazioni   che  la
          compongono;
                c) svolga  alcune  delle  attivita' seguenti, tenendo
          conto degli interessi dei consumatori:
                  1)  migliorare la conoscenza e la trasparenza della
          produzione e del mercato;
                  2)   contribuire   ad   un  migliore  coordinamento
          dell'immissione sul mercato;
                  3)  elaborare  contratti  tipo  compatibili  con la
          normativa comunitaria;
                  4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
                  5)  ricercare  metodi  atti a limitare l'impiego di
          prodotti  fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
          garantire  la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia
          dei suoli e delle acque;
                  6)   mettere   a   punto  metodi  e  strumenti  per
          migliorare la qualita' dei prodotti;
                  7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e
          le  denominazioni  d'origine,  i  marchi  di  qualita' e le
          indicazioni geografiche;
                  8)  promuovere  la  produzione  integrata  o  altri
          metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
                  9)  definire,  per  quanto  riguarda  le  normative
          tecniche     relative     alla     produzione     e    alla
          commercializzazione,  regole  piu'  restrittive  di  quelle
          previste  dalle  normative  comunitaria  e  nazionale per i
          prodotti agricoli e trasformati.
              2.  Le  organizzazioni  possono costituire fondi per il
          conseguimento  dei fini istituzionali, imporre contributi e
          regole  obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base
          alla  normativa  comunitaria  ed alle disposizioni previste
          dal   decreto   di   cui   al   comma   2-quater.  Al  fine
          dell'imposizione  dei contributi e delle regole predette le
          delibere  devono  essere adottate con il voto favorevole di
          almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
              2-bis.  Il  riconoscimento  puo' essere concesso ad una
          sola  organizzazione  interprofessionale  per prodotto, che
          puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
              2-ter.   Gli   accordi   conclusi   in   seno   ad  una
          organizzazione  interprofessionale  non  possono comportare
          restrizioni  della  concorrenza  ad eccezione di quelli che
          risultino  da  una programmazione previsionale e coordinata
          della  produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da
          un programma di miglioramento della qualita' che abbia come
          conseguenza  diretta una limitazione del volume di offerta.
          Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli
          associati interessati al prodotto.
              2-quater.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche
          agricole   e   forestali   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, sono
          definiti i criteri e le modalita' per:
                a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di
          cui alla lettera b) del comma 1;
                b) il    riconoscimento    ed   i   controlli   delle
          organizzazioni interprofessionali;
                c) la nomina degli amministratori;
              d)  la definizione delle condizioni per estendere anche
          alle  imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del
          comma  2,  sempreche'  l'organizzazione  interprofessionale
          dimostri  di  controllare  almeno  il  75  per  cento della
          produzione   o  della  commercializzazione  sul  territorio
          nazionale.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5,  comma 3 del
          decreto  legislativo  14 dicembre  1992,  n.  508, recante:
          "Attuazione  della  direttiva  90/667/CEE del Consiglio del
          27 novembre  1990,  che  stabilisce  le norme sanitarie per
          l'eliminazione,   la   trasformazione  e  l'immissione  sul
          mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
          agenti  patogeni  degli  alimenti  per  animali  di origine
          animale  o  a  base  di  pesce  e che modifica la direttiva
          90/425/CEE":
              "3.  Devono  essere  considerati come materiali ad alto
          rischio  i  miscugli  di materiali a basso rischio trattati
          insieme ai materiali ad alto rischio."
              -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  1 e 2 del
          decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1,  coordinato con la
          legge   di   conversione  9 marzo  2001,  n.  49,  recante:
          "Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
          specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
          delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
          l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
          basso   rischio.   Ulteriori  interventi  per  fronteggiare
          l'emergenza    derivante   dall'encefalopatia   spongiforme
          bovina":
              "Art.  1 (Smaltimento del materiale specifico a rischio
          e  ad  alto  rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o
          derivati). - 1. Il materiale specifico a rischi, cosi' come
          definito   dal  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del
          29 settembre  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          263  del  10 novembre  2000,  e successive modificazioni, e
          dalle  decisioni  comunitarie  in  materia, il materiale ad
          alto  rischio,  cosi' come definito dall'art. 3 del decreto
          legislativo  14 dicembre  1992,  n. 508, nonche' i prodotti
          trasformati,  ottenuti  o  derivati  dai predetti materiali
          sono  obbligatoriamente  distrutti mediante incenerimento o
          coincenerimento.
              2.  I  titolari  degli  impianti  di incenerimento sono
          obbligati  ad  accettare i materiali e i prodotti di cui al
          comma  1.  Tale  obbligo  non sussiste qualora gli impianti
          siano  dichiarati  tecnicamente  inidonei  dalle  regioni o
          province   autonome.  L'obbligo  di  accettazione  sussiste
          altresi'  per  i  titolari di impianti per la produzione di
          leganti idraulici a ciclo completo.
              3.  I  titolari  degli  impianti  di incenerimento sono
          altresi'  obbligati  ad accettare i materiali e le proteine
          animali  di  cui  al  presente  articolo  anche  quando sia
          intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
              4.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto, i
          soggetti   esercenti   gli  impianti  di  cui  al  comma  2
          presentano   alla   provincia  territorialmente  competente
          comunicazione  di  inizio  dell'attivita',  ai  sensi delle
          leggi vigenti.
              5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui
          interno  sono  installati  impianti  di  incenerimento sono
          obbligati  ad  incenerire  in  questi  ultimi  i  materiali
          derivanti  dalle  proprie  lavorazioni,  fermo  restando il
          divieto  d'introduzione  e  di  smaltimento di materiali di
          diversa provenienza.
              6.  L'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura, di
          seguito  denominata  Agenzia,  riconosce  al  soggetto  che
          assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui
          al  comma  1, che derivino da animali morti o macellati nel
          territorio  italiano  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto  e  fino  al  31 maggio 2001, le seguenti
          indennita':
                a) lire   435   per  ogni  chilogrammo  di  materiale
          specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;
                b) lire   1.450  per  ogni  chilogrammo  di  proteine
          animali  trasformate  ed  ottenute da materiale specifico a
          rischio e ad alto rischio.
              7.  Le  indennita'  di  cui  al  comma  6  sono erogate
          forfettariamente   per  i  costi  relativi  al  trattamento
          preliminare    e   all'incenerimento   o   coincenerimento,
          effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni
          altra spesa a tali operazioni connessa.
              8.  Le  regioni e le province autonome possono altresi'
          disporre eventuali ulteriori misure.
              9.  Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo'
          percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita'
          per  le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto
          comma  6  e  disposte  le  misure  di cui al comma 8, salvo
          accordi  interprofessionali  di filiera tra le associazioni
          rappresentative del settore.
              10.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  hanno
          efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.".
              "Art.  2  (Ammasso  pubblico  per le proteine animali a
          basso   rischio).   -  1.  L'Agenzia  provvede  all'ammasso
          pubblico  obbligatorio delle proteine animali trasformate e
          ottenute  da materiali a basso rischio, cosi' come definiti
          dall'art.  5  del  decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
          508,  prodotte  nel  territorio  dello  Stato dalla data di
          entrata  in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio
          2001.  Sono  altresi'  ammesse  all'ammasso  pubblico,  nel
          limite  massimo  complessivo  di  30.000 tonnellate, quelle
          prodotte  nel  territorio  dello  Stato  fino  alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              2.  Per  la  produzione  di  alimenti  per  gli animali
          familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro
          della  sanita',  con  proprio  decreto,  fissa  modalita' e
          condizioni  per  l'utilizzo di materiali e prodotti a basso
          rischio,  cosi'  come consentito dalla normativa vigente, e
          con   esclusione,  in  ogni  caso,  della  destinazione  ad
          alimentazione zootecnica.
              3.  L'Agenzia  provvede all'ammasso dei prodotti di cui
          al  comma 1,  utilizzando,  nel  rispetto  della disciplina
          sanitaria  in  materia,  magazzini  pubblici  o  privati da
          reperire con procedure d'urgenza.
              4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di
          stoccaggio  gli  importi  per  le  spese  di magazzinaggio,
          entrata  e  uscita  del  prodotto,  cosi' come stabiliti in
          attuazione  del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio,
          del   2 agosto   1978,   e  successive  modificazioni,  con
          riferimento  all'ammasso  pubblico  del  latte  scremato in
          polvere.
              5.  L'Agenzia  corrisponde  ai  soggetti interessati un
          prezzo  di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di
          cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo
          e maggiorato   di   lire 245.000  per  ogni  tonnellata  di
          prodotto  conferito  con  tasso  proteico,  documentato  da
          apposito  certificato  rilasciato  da  laboratori pubblici,
          uguale  o  superiore  al  70  per cento e di ulteriori lire
          165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso
          proteico  uguale  o superiore all'85 per cento. A copertura
          delle  spese  di trasporto e' inoltre corrisposto l'importo
          di  lire  200  per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato
          per  i  chilometri  esistenti  tra il luogo di produzione e
          quello di destinazione.
              6.  Ferma restando la possibilita' di eventuali proprie
          misure  disposte dalle regioni e dalle province autonome, i
          soggetti   interessati  di  cui  al  comma  5  non  possono
          percepire  alcun  altro  compenso da parte dell'Agenzia. Le
          associazioni  rappresentative del settore possono stipulare
          accordi  interprofessionali di filiera tra le parti, aventi
          per  oggetto  il  ripristino  delle  condizioni  di mercato
          antecedenti l'emergenza.
              7.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  hanno
          efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del
          decreto   legislativo   30 aprile  1998,  n.  173,  recante
          "Disposizioni  in  materia  di  contenimento  dei  costi di
          produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
          agricole,  a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449":
              "3.  Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del
          regolamento  (CE)  n.  950/97  del  Consiglio del 20 maggio
          1997,  e'  istituito  un  regime  di  aiuti  a favore delle
          aziende  agricole e di trasformazione e commercializzazione
          dei  prodotti  agricoli  per  favorire  il contenimento dei
          costi   di   produzione   energetici   e   l'incentivazione
          dell'utilizzo  a fini energetici delle produzioni agricole,
          esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
          all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale
          regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  con
          regolamento  del  Ministro  per  le  politiche agricole, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata
          per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare
          i  costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi
          comunitari.
              4.  Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e
          con  il  concerto  anche  del  Ministero dell'ambiente, gli
          interventi  diretti a favorire gli investimenti finalizzati
          ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
          di  sistemi  idonei  a  limitare l'inquinamento e l'impatto
          ambientale  o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali
          interventi,  previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d)
          e  paragrafo  4,  lettera a) primo trattino del regolamento
          (CE)   n.   950/97,   sono   attuati   nei   limiti   delle
          autorizzazioni   di   spesa  all'uopo  recate  da  appositi
          provvedimenti  legislativi  e nel rispetto delle condizioni
          fissate  nell'allegato  alla  decisione  della  Commissione
          94/173/CE del 22 marzo 1994.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  25  della legge
          17 maggio  1999,  n.  144,  recante  "Misure  in materia di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali":
              "Art.  25  (Fondo per lo sviluppo in agricoltura). - 1.
          Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo
          e   agro-alimentare,   attraverso   l'ammodernamento  delle
          strutture,    il   rinnovo   del   capitale   agrario,   la
          ricomposizione  fondiaria,  il  sostegno e la promozione di
          settori   innovativi   quali  l'agricoltura  biologica,  il
          riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e
          la  crescita  dell'occupazione,  nonche'  la qualificazione
          delle  produzioni,  le  risorse  finanziarie  destinate  al
          finanziamento  dei regimi di aiuto previsti dagli articoli,
          1,  commi  3  e  4,  2,  6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad
          un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito
          nello  stato di previsione della spesa del Ministero per le
          politiche agricole.
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
          indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le
          politiche  agricole,  previa  intesa  in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Allo  scopo di favorire, semplificare ed accelerare
          il  procedimento  amministrativo per il riordino fondiario,
          alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
          215, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare
          il  10  per  cento  sono  sostituite  dalle  seguenti: "non
          superare il 30 per cento ;
                b) all'art.  29  e'  aggiunto  il seguente comma: "il
          provvedimento  di  approvazione  del piano di riordino, che
          determina   i   trasferimenti   di   cui  al  primo  comma,
          costituisce  titolo  per  l'apposita  trascrizione dei beni
          immobili  trasferiti.  Alla  trascrizione  si  applicano le
          agevolazioni  previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e
          successive   modificazioni,   nei   limiti   delle  risorse
          disponibili  della Cassa per la formazione della proprieta'
          contadina,  alla  quale  fanno carico i relativi oneri. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  per  le  politiche  agricole,  sono  regolate  le
          modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento
          dalla  suddetta  Cassa all'entrata del bilancio dello Stato
          delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime .
              4.  Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo
          IV  del  titolo  II delle norme approvate con regio decreto
          13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del
          quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  gia' attuati dagli enti concessionari con
          l'immissione  nel  possesso  dei  soggetti  interessati, si
          intendono  approvati  a  tutti  gli effetti, ove la regione
          competente  non provveda entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge. Trova applicazione
          anche  in  tale  ipotesi la norma di cui alla lettera b)del
          comma 3 del presente articolo.
              5.   Restano   ferme   le  disposizioni  relative  agli
          adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
          comma  4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
          I  conguagli,  di  cui  agli  articoli 26 e 32 delle citate
          norme  approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono
          riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 10, lettera
          f),della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
              "10.  Le maggiori  entrate  derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a) - e) (omissis);
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di
          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la
          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito
          d'imposta  pari  a  lire  20 per ogni chilovattora (Kwh) di
          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione
          all'utente finale."
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis, comma 2. Lettera
          b),del  decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, coordinato con
          la  legge  di  conversione  9 marzo  2001,  n. 49, recante:
          "Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
          specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
          delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
          l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
          basso   rischio.   Ulteriori  interventi  per  fronteggiare
          l'emergenza    derivante   dall'encefalopatia   spongiforme
          bovina", come modificato dalla presente legge:
              "2.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  destinate al
          finanziamento di:
                a) (omissis);
                b) interventi per assicurare, in conformita' all'art.
          87,  comma  2,  lettera  b),del  Trattato  istitutivo della
          Comunita'   europea,   l'agibilita'   degli   impianti   di
          allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi
          in  azienda  e  per  evitare  l'interruzione dell'attivita'
          agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale
          fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a
          titolo  di  compensazione,  un indennizzo fino al 30 giugno
          2001    da    corrispondere   previa   attestazione   della
          macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del
          bovino  detenuto  in azienda per almeno cinque mesi, fino a
          lire  150.000  per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12
          mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i 12
          e  i  18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa
          fra  i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta'
          compresa fra i 24 ed i 30 mesi;"
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 20, comma 2, del
          decreto legislativo 18 maggio n. 228, recante "Orientamento
          e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57":
              "2.   Le   modalita'   delle   ulteriori  attivita'  di
          concertazione  presso il Ministero delle politiche agricole
          e forestali sono definite con decreto del Ministro.".
              -  La  legge  16 marzo  1988, n. 88, reca. "Norme sugli
          accordi  interprofessionali e sui contratti di coltivazione
          e vendita dei prodotti agricoli".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 7-ter, comma 2, del
          decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1,  coordinato con la
          legge   di   conversione  9 marzo  2001,  n.  49,  recante:
          "Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
          specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
          delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
          l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
          basso   rischio.   Ulteriori  interventi  per  fronteggiare
          l'emergenza    derivante   dall'encefalopatia   spongiforme
          bovina":
              "2.  Nei  confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono
          sospesi,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre
          2001, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza
          ed  assistenza  sociale, ivi compresa la quota a carico dei
          dipendenti.   Il   versamento  delle  somme  dovute  e  non
          corrisposte  per effetto della predetta sospensione avviene
          senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri."